Art. 1 – Il numero dei soci è illimitato.
I soci si dividono in:
a) Soci onorari
b) Soci fondatori
c) Soci ordinari
Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato all’Atto Costitutivo dell’A.V.G. e hanno favorito la prima organizzazione. Essi sono soci a vita a tutti gli effetti.
Sono Soci ordinari coloro che versano annualmente una quota, di volta in volta fissata, come all’Art. 17 paragrafo c dello Statuto Sociale, e che si impegnano, come i Soci fondatori, a partecipare attivamente all’attività associativa per il miglior raggiungimento degli scopi sociali.
Sono Soci onorari coloro che per meriti nei confronti dell’A.V.G. o che comunque, per riconoscimento alle loro doti professionali e morali, sono chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte dell’A.V.G.
È istituito un apposito “Albo d’Onore”, al quale vengono iscritti, con l’approvazione dell’Assemblea, coloro che hanno portato valido aiuto all’A.V.G.
Possono essere Soci onorari persone rappresentative di enti pubblici o privati, di Istituti o Società.
Art. 2 – Qualunque socio ha diritto ad uno sconto in misura del 25% (venticinquepercento) per i trasporti sociali a carico dello stesso, come da tariffario comunale.
Art. 3 – È diritto e dovere di ogni Socio prendere parte alle assemblee indette, che siano ordinarie o straordinarie, per decisioni in merito all’A.V.G. stessa.
Il Socio ha diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo , può candidarsi dando il proprio nominativo alla Commissione elettorale.
Art. 4 – La domanda di ammissione all’A.V.G. implica piena e incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nell’Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale.
In particolare ogni socio si impegna ad osservare scrupolosamente le decisioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e le direttive del suo Presidente.
Art. 5 – La qualifica di Socio si perde per:
a) dimissioni volontarie;
b) radiazione;
c) mancato pagamento della quota annuale;
Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il Socio ordinario o fondatore dalle obbligazioni già assunte in ordine al contributo.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di fa parte dell’A.V.G. perde ogni diritto al patrimonio sociale, nonché la decadenza da ogni incarico o mandato, interno ed esterno.
La qualità di Socio si perde anche:
d) per indegnità;
e) per radiazione, in conseguenza di inadempienze, da parte del Socio, alle disposizioni contenute nello Statuto Sociale vigente, o per grave mancanza nei confronti dell’A.V.G. o dei suoi dirigenti. Il provvedimento di radiazione è adottato dal Consiglio Direttivo e avverso di esso è ammesso ricorso al suo Presidente entro quindici giorni dalla data di emissione del provvedimento stesso. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti adottati del Consiglio Direttivo (come da Art. 27 dello Statuto Sociale).