Regolamento elettorale

Regolamento elettorale

Elezione del consiglio direttivo

  1. La commissione elettorale è nominata durante l’ultima Assemblea dei Soci prima delle elezioni.
  2. La commissione elettorale è composta da 5 membri effettivi e 2 supplenti e viene nominata dall’assemblea dei soci; al suo interno viene nominato un presidente ed un segretario.
  3. La commissione elettorale provvede alla formazione della lista dei candidati alla carica di componenti del consiglio direttivo.
  4. La lista elettorale deve consistere in un minimo di 20 ad un massimo di 40 candidati.
  5. Se non si arriva ad elezioni entro 60 giorni dalla nomina della commissione elettorale, la commissione si considera decaduta ed è necessario convocare una nuova assemblea dei soci.
  6. Qualora il numero dei candidati superi 40 hanno la priorità i consiglieri uscenti e successivamente gli altri candidati in ordine di presentazione della domanda.
  7. Coloro che fanno parte della commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.
  8. Le candidature possono essere presentate dal 7° giorno dopo la seduta dell’assemblea in cui viene eletta la commissione elettorale, previa pubblicazione di un avviso sull’albo dei soci da parte della commissione.
  9. Sono ammesse soltanto le candidature presentate alla segreteria dell’associazione per iscritto recanti la firma di almeno 5 soci e un recapito telefonico o di posta elettronica al quale essere contattati. Ogni socio può sottoscrivere un solo candidato.
  10. I candidati devono essere in regola con il versamento della quota associativa annuale determinata dall’Assemblea.
  11. In difetto dei requisiti formali previsti dallo statuto o dal presente regolamento, il candidato può regolarizzare la propria candidatura entro 5 giorni, decorrenti dalla comunicazione (tramitre e-mail o telefonata) con la quale gli viene portato a conoscenza il motivo per il quale la candidatura non è ammissibile. Detta comunicazione deve essere eseguita entro 3 giorni dal ricevimento della candidatura.
  12. Il voto è segreto e si esprime tramite scheda elettorale.
  13. Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati in ordine alfabetico i nomi dei candidati per il consiglio direttivo.
  14. Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione col timbro dell’associazione e la firma di un componente della commissione elettorale.
  15. Sono considerate nulle le schede che:
    a. portano segni, macchie e scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili;
    b. riportano un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all’art1.18 del presente regolamento elettorale.
  16. All’interno dell’associazione deve essere approntata la cabina elettorale o, in alternativa, un qualsiasi altro locale idoneo a garantire la libertà e segretezza del voto.
  17. Deve anche essere predisposta un’apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenti le espressioni di voto.
  18. Le votazioni si svolgono nella sede dell’associazione nei giorni e nelle ore indicate nell’avviso di convocazione emanato dalla commissione elettorale dopo aver stilato la lista dei candidati e con almeno quindici giorni di preavviso.
  19. La commissione elettorale vigila sull’andamento delle operazioni di voto. Almeno due componenti della commissione debbono essere sempre presenti alle operazioni elettorali.
  20. Ogni votante, dopo essere stato identificato e rinvenuto tra gli iscritti aventi diritto di voto (art. 7.2 dello statuto), riceve la scheda elettorale, quindi si reca presso la cabina elettorale e qui esprime la propria preferenza tracciando un segno in corrispondenza dei nomi dei candidati.
  21. Non si può votare per l’elezione del consiglio direttivo tramite delega.
  22. Ogni votante può indicare un massimo di 5 preferenze.
  23. La scheda, debitamente ripiegata, sarà quindi depositata all’interno dell’urna.
  24. Il presidente della commissione elettorale al termine delle votazioni, procede allo scrutinio pubblico con l’ausilio del segretario e di almeno altri 2 componenti della commissione elettorale, che svolgono le funzioni di scrutatori.
  25. Il segretario della commissione elettorale redige il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva.
  26. Al termine dello scrutinio risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità, ha priorità il più anziano di età associativa.
  27. Le contestazioni circa la validità dei voti nonché per qualunque altra questione che dovesse sorgere nel corso dello scrutinio sono decise immediatamente dalla commissione elettorale a maggioranza dei suoi componenti. Delle contestazioni e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale di scrutinio.
  28. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
  29. Terminate le operazioni di scrutinio, la commissione elettorale comunica il risultato delle stesse tramite affissione all’albo dei soci.
  30. L’elenco dei componenti del nuovo consiglio direttivo è affisso nell’albo dei soci.
  31. Il membro più anziano di età del neo eletto consiglio direttivo ne convoca e presiede la prima seduta.
  32. Per quanto non previsto o disciplinato nel presente regolamento si rinvia allo statuto dell’associazione