Elezione del consiglio direttivo
- La commissione elettorale è nominata durante l’ultima Assemblea dei Soci prima delle elezioni.
- La commissione elettorale è composta da 5 membri effettivi e 2 supplenti e viene nominata dall’assemblea dei soci; al suo interno viene nominato un presidente ed un segretario.
- La commissione elettorale provvede alla formazione della lista dei candidati alla carica di componenti del consiglio direttivo.
- La lista elettorale deve consistere in un minimo di 20 ad un massimo di 40 candidati.
- Se non si arriva ad elezioni entro 60 giorni dalla nomina della commissione elettorale, la commissione si considera decaduta ed è necessario convocare una nuova assemblea dei soci.
- Qualora il numero dei candidati superi 40 hanno la priorità i consiglieri uscenti e successivamente gli altri candidati in ordine di presentazione della domanda.
- Coloro che fanno parte della commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.
- Le candidature possono essere presentate dal 7° giorno dopo la seduta dell’assemblea in cui viene eletta la commissione elettorale, previa pubblicazione di un avviso sull’albo dei soci da parte della commissione.
- Sono ammesse soltanto le candidature presentate alla segreteria dell’associazione per iscritto recanti la firma di almeno 5 soci e un recapito telefonico o di posta elettronica al quale essere contattati. Ogni socio può sottoscrivere un solo candidato.
- I candidati devono essere in regola con il versamento della quota associativa annuale determinata dall’Assemblea.
- In difetto dei requisiti formali previsti dallo statuto o dal presente regolamento, il candidato può regolarizzare la propria candidatura entro 5 giorni, decorrenti dalla comunicazione (tramitre e-mail o telefonata) con la quale gli viene portato a conoscenza il motivo per il quale la candidatura non è ammissibile. Detta comunicazione deve essere eseguita entro 3 giorni dal ricevimento della candidatura.
- Il voto è segreto e si esprime tramite scheda elettorale.
- Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati in ordine alfabetico i nomi dei candidati per il consiglio direttivo.
- Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione col timbro dell’associazione e la firma di un componente della commissione elettorale.
- Sono considerate nulle le schede che:
a. portano segni, macchie e scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili;
b. riportano un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all’art1.18 del presente regolamento elettorale. - All’interno dell’associazione deve essere approntata la cabina elettorale o, in alternativa, un qualsiasi altro locale idoneo a garantire la libertà e segretezza del voto.
- Deve anche essere predisposta un’apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenti le espressioni di voto.
- Le votazioni si svolgono nella sede dell’associazione nei giorni e nelle ore indicate nell’avviso di convocazione emanato dalla commissione elettorale dopo aver stilato la lista dei candidati e con almeno quindici giorni di preavviso.
- La commissione elettorale vigila sull’andamento delle operazioni di voto. Almeno due componenti della commissione debbono essere sempre presenti alle operazioni elettorali.
- Ogni votante, dopo essere stato identificato e rinvenuto tra gli iscritti aventi diritto di voto (art. 7.2 dello statuto), riceve la scheda elettorale, quindi si reca presso la cabina elettorale e qui esprime la propria preferenza tracciando un segno in corrispondenza dei nomi dei candidati.
- Non si può votare per l’elezione del consiglio direttivo tramite delega.
- Ogni votante può indicare un massimo di 5 preferenze.
- La scheda, debitamente ripiegata, sarà quindi depositata all’interno dell’urna.
- Il presidente della commissione elettorale al termine delle votazioni, procede allo scrutinio pubblico con l’ausilio del segretario e di almeno altri 2 componenti della commissione elettorale, che svolgono le funzioni di scrutatori.
- Il segretario della commissione elettorale redige il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva.
- Al termine dello scrutinio risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità, ha priorità il più anziano di età associativa.
- Le contestazioni circa la validità dei voti nonché per qualunque altra questione che dovesse sorgere nel corso dello scrutinio sono decise immediatamente dalla commissione elettorale a maggioranza dei suoi componenti. Delle contestazioni e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale di scrutinio.
- Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
- Terminate le operazioni di scrutinio, la commissione elettorale comunica il risultato delle stesse tramite affissione all’albo dei soci.
- L’elenco dei componenti del nuovo consiglio direttivo è affisso nell’albo dei soci.
- Il membro più anziano di età del neo eletto consiglio direttivo ne convoca e presiede la prima seduta.
- Per quanto non previsto o disciplinato nel presente regolamento si rinvia allo statuto dell’associazione